A chi è rivolto

Ai cittadini:
- che hanno cambiato abitazione nell’ambito dello stesso comune:
- che hanno cambiato la residenza trasferendosi da un altro comune;
- che sono rientrati in Italia dall’estero (AIRE).
Ciascun componente della famiglia può richiedere la variazione della residenza per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela.
Se si tratta di convivenza anagrafica (un insieme di persone coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili aventi dimora abituale nello stesso Comune), la dichiarazione viene resa dal "responsabile della convivenza".

Descrizione

Requisiti:
-Dimora abituale nel territorio comunale, presso l'indirizzo indicato nella dichiarazione;
-I cittadini non appartenenti all'Unione Europea, all'atto della richiesta di iscrizione anagrafica, devono esibire documenti che comprovino la regolarità del soggiorno "Dichiarazione di residenza - allegato A" (scaricabile nella sezione normativa);
-I cittadini appartenenti all'Unione Europea, all'atto della richiesta di iscrizione anagrafica, devono esibire documenti che comprovino la regolarità del soggiorno "Dichiarazione di residenza - allegato B" (scaricabile nella sezione normativa).

Come fare

- Personalmente allo sportello anagrafe nei seguenti giorni ed orari: lunedì e mercoledì dalle 08:00 alle 10:00, martedì e giovedì dalle 10:00 alle 12:00;
- On-line
tramite SPID/CIE/CNS dal sito ANPR Anagrafe Nazionale Popolazione Residente;
- Tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)
all'indirizzo: banchette@cert.ruparpiemonte.it per coloro che sono in possesso di una casella di posta certificata;
-Tramite raccomandata all'indirizzo
: Comune di Banchette (To) Via Roma 59 - 10010; 
- Tramite e-mail
al seguente indirizzo anagrafe@comune.banchette.to.it oppure protocollo@comune.banchette.to.it.

Cosa serve

- Istanza di dichiarazione anagrafica sottoscritta da tutti i componenti maggiorenni (nella impossibilità, deve essere conferito specifico mandato a chi presenta la dichiarazione, ai sensi dell'articolo 38-bis D.P.R. n. 445/2000)
- Copia del documento di riconoscimento del dichiarante e delle persone
che, insieme al richiedente, trasferiscono la residenza
- Codice fiscale di tutti i componenti la famiglia

- In caso di trasferimento dall'estero, se il trasferimento concerne anche la famiglia, atti autentici che ne dimostrino la composizione, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza in regola con le disposizioni in materia di legalizzazione e traduzione
- Estremi della patente di guida italiana e delle targhe dei mezzi
(autoveicoli, rimorchi, moto e ciclomotori) intestati a tutte le persone che chiedono il cambio necessari ai fini dell'aggiornamento degli archivi informatici del Ministero delle Infrastrutture. Il Ministero, dopo l'aggiornamento, non invia alcun adesivo con l'indicazione della nuova residenza, né per la carta di circolazione (dal 1/10/2020), né per la patente (dal 2/3/2013). Sul sito www.ilportaledellautomobilista.it è disponibile, se necessario, l'attestazione della residenza registrata negli archivi informatici del Ministero. (accesso tramite SPID) Se l'indirizzo di residenza non risulta correttamente aggiornato oppure se ci sono problemi di registrazione contattare il numero verde 800232323 oppure inviare una email a uco.motorizzazione@mit.gov.it.
- Qualora si tratto di ingresso in un nucleo famigliare già dimorante nell'abitazione per la quale si chiede la residenza e non si sia intestatario di contratto di affitto o titolo di proprietà è necessario avere l'autorizzazione del proprietario della casa resa su apposita modulistica per la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
- Estremi dei dati catastali dell'immobile
in cui si trasferisce la residenza, qualora si sia proprietari, se invece si è locatari occorrono i dati di registrazione del contratto d'affitto presso l'Agenzia delle entrate.
N.B. Se il contratto di affitto è intestato ad altra persona convivente occorre allegare la dichiarazione sostitutiva compilata dal proprietario dell'immobile in cui dichiara di essere a conoscenza del trasferimento di residenza del richiedente nell'immobile di sua proprietà. 

Cosa si ottiene

L'iscrizione nell'Anagrafe della Popolazione Residente.

Tempi e scadenze

La decorrenza giuridica del cambio di residenza o di variazione anagrafica decorrerà dalla data di presentazione della dichiarazione.
Entro i due giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione, il richiedente sarà iscritto in anagrafe come da dichiarazione e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni "documentate".
In caso di iscrizione da altro Comune, la pratica viene trasmessa, entro 2 giorni lavorativi dalla dichiarazione resa o inviata secondo le modalità sopra descritte, al Comune di provenienza per la relativa cancellazione e la conferma dei dati anagrafici.
In caso di iscrizione dall'estero, entro 2 giorni lavorativi dalla dichiarazione resa o inviata secondo le modalità sopra descritte si provvederà all'iscrizione anagrafica.
L'ufficio anagrafe provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica o variazione anagrafica mediante il Corpo di Polizia Municipale e trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione anagrafica si intende confermata (silenzio-assenso, art. 20 legge n. 241/1990).
Qualora non venga accertata la dimora abituale e/o accertata la mancanza dei requisiti, il cittadino verrà informato del possibile rigetto dell'istanza, invitandolo contestualmente a produrre memorie scritte e/o contro deduzioni che consentano di rivalutare la posizione anagrafica. Se nonostante i nuovi elementi forniti o, in caso di mancato riscontro, venisse confermato il diniego, il procedimento verrà annullato con effetto retroattivo, ripristinando la posizione anagrafica precedente alla richiesta di iscrizione o cancellazione o di cambiamento di abitazione o di variazione anagrafica richiesta.
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 i quali dispongono, rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti dalla dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace.

Costi

Il servizio è gratuito.

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Ulteriori informazioni

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

DICHIARAZIONE RESIDENZA.pdf [.pdf 329,62 Kb - 10/10/2023]

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Documenti

Documenti - Normativa

Modulistica

Informative privacy servizi

Informativa sul trattamento dei dati personali - Cittadini residenti e/o persone interessate da movimentazione anagrafica

Argomenti

Ultimo aggiornamento pagina: 18/07/2025 08:59:55

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