Fatturazione Elettronica
Fatturazione elettronica
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Servizio attivo
A chi è rivolto
Soggetti interessati
Gli utenti coinvolti nel processo di fatturazione elettronica sono:
gli operatori economici, cioè i fornitori di beni e servizi verso le PA, obbligati alla compilazione/trasmissione delle fatture elettroniche e all’archiviazione sostitutiva prevista dalla legge. Va precisato che le fatture emesse dagli intermediari per la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi e per la riscossione mediante modello F24 sono, al momento, derogate dagli obblighi:gli operatori economici, cioè i fornitori di beni e servizi verso le PA, obbligati alla compilazione/trasmissione delle fatture elettroniche e all’archiviazione sostitutiva prevista dalla legge.
- gli operatori economici, cioè i fornitori di beni e servizi verso le PA, obbligati alla compilazione/trasmissione delle fatture elettroniche e all’archiviazione sostitutiva prevista dalla legge;
- le Pubbliche Amministrazioni, che devono effettuare una serie di operazioni collegate alla ricezione della fattura elettronica;
- gli intermediari (banche, Poste, altri intermediari finanziari, intermediari di filiera, commercialisti, imprese ICT), vale a dire soggetti terzi ai quali gli operatori economici possono rivolgersi per la compilazione/trasmissione della fattura elettronica e per l’archiviazione sostitutiva prevista dalla legge. Possono servirsi degli intermediari anche le PA per la ricezione del flusso elettronico dei dati e per l’archiviazione sostitutiva.
Descrizione
La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Finanziaria 2008) ha stabilito che la fatturazione nei confronti delle amministrazioni pubbliche debba avvenire esclusivamente in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio.
Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha disciplinato le regole in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica e ne ha definito il formato e fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 2014.
Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha disciplinato le regole in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica e ne ha definito il formato e fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 2014.
Come fare
Procedura
La legge ha stabilito che la trasmissione delle fatture elettroniche destinate alle Amministrazioni dello Stato deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). Le modalità di funzionamento dello SdI sono state definite con il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.
La legge ha stabilito che la trasmissione delle fatture elettroniche destinate alle Amministrazioni dello Stato deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). Le modalità di funzionamento dello SdI sono state definite con il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.
Per i fornitori - con sede in Italia - il processo di fatturazione elettronica verso le PA prevede:
- predisposizione della fattura in formato XML secondo lo standard pubblicato sul sito FatturaPA;
- firma della fattura con firma elettronica qualificata o digitale da parte del fornitore o di un terzo soggetto delegato; invio della fattura al Sistema di interscambio (SdI), mediante uno dei canali previsti dalle Specifiche tecniche dello SdI (PEC, FTP, cooperazione applicativa), che provvede alla consegna della fattura all’ufficio destinatario della PA;
- ricezione delle notifiche e dei riscontri inviati dallo SdI a fronte dell’esito della trasmissione della fattura; conservazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
In fase di compilazione è obbligatorio l’inserimento del codice ufficio della PA (Codice Univoco di Fatturazione) destinatario di fattura elettronica, reperibile sul sito web nella Scheda dell'ente, nell'apposita sezione Pagamenti dell'amministrazione, in Amministrazione trasparente e nella sezione Cosa Serve di questa pagina.
Oltre ai dati fiscali obbligatori ai sensi della normativa vigente devono essere altresì inseriti i codici CIG e CUP secondo quanto previsto dall’art. 25 del DL n. 66/2014.
Oltre ai dati fiscali obbligatori ai sensi della normativa vigente devono essere altresì inseriti i codici CIG e CUP secondo quanto previsto dall’art. 25 del DL n. 66/2014.
Cosa serve
Il Codice Univoco Ufficio di Fatturazione Elettronica (CUF) del Comune di Banchette è il seguente:
UF3LIB
PEC: banchette@cert.ruparpiemonte.it
Cosa si ottiene
La FatturaPA è la sola tipologia di fattura elettronica accettata dalle amministrazioni pubbliche che, secondo le disposizioni di legge, sono tenute ad avvalersi del Sistema di Interscambio.
Cos’è il Sistema di Interscambio (SdI)
Il Sistema di Interscambio, gestito dall'Agenzia delle Entrate, è un sistema informatico in grado di:
- ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche della FatturaPA;
- effettuare controlli sui file ricevuti;
- inoltrare le fatture verso le amministrazioni pubbliche destinatarie, o verso cessionari/committenti privati (B2B e B2C).
Il Sistema di Interscambio, gestito dall'Agenzia delle Entrate, è un sistema informatico in grado di:
- ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche della FatturaPA;
- effettuare controlli sui file ricevuti;
- inoltrare le fatture verso le amministrazioni pubbliche destinatarie, o verso cessionari/committenti privati (B2B e B2C).
Tempi e scadenze
Colui che emette o trasmette un file FatturaPA ha la possibilità di visionare tutti i file messaggio che documentano lo stato del proprio file presso il Sistema di Interscambio attraverso l'applicazione Monitoraggio delle ricevute dei file trasmessi disponibile nella apposita sezione del portale dell’Agenzia delle entrate fatture e corrispettivi.
I messaggi relativi al file emesso o trasmesso possono essere visualizzati direttamente dal trasmittente o dall’emittente (o suo delegato/incaricato) utilizzando le proprie credenziali Entratel o Fisconline.
Per approfondire
Per ottenere le credenziali Entratel o Fisconline, consultare l’apposita pagina dedicata ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate: Come registrarsi ai servizi Entratel e Fisconline
I messaggi relativi al file emesso o trasmesso possono essere visualizzati direttamente dal trasmittente o dall’emittente (o suo delegato/incaricato) utilizzando le proprie credenziali Entratel o Fisconline.
Per approfondire
Per ottenere le credenziali Entratel o Fisconline, consultare l’apposita pagina dedicata ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate: Come registrarsi ai servizi Entratel e Fisconline
Costi
Dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, potranno essere solo fatture elettroniche.
Le regole per predisporre, trasmettere, ricevere e conservare le fatture elettroniche sono definite nel provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Per supportare gli operatori Iva, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione diversi servizi gratuiti per predisporre agevolmente le fatture elettroniche, per trasmetterle e riceverle, per conservarle nel tempo in maniera sicura e inalterabile nonché per consultare e acquisire la copia originale delle fatture elettroniche correttamente emesse e ricevute.
È sempre possibile utilizzare software e servizi reperibili sul mercato, purché conformi alle specifiche tecniche allegate al citato provvedimento del 30 aprile 2018.
Le regole per predisporre, trasmettere, ricevere e conservare le fatture elettroniche sono definite nel provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Per supportare gli operatori Iva, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione diversi servizi gratuiti per predisporre agevolmente le fatture elettroniche, per trasmetterle e riceverle, per conservarle nel tempo in maniera sicura e inalterabile nonché per consultare e acquisire la copia originale delle fatture elettroniche correttamente emesse e ricevute.
È sempre possibile utilizzare software e servizi reperibili sul mercato, purché conformi alle specifiche tecniche allegate al citato provvedimento del 30 aprile 2018.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Ragioneria
Ulteriori informazioni
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Documenti
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Ultimo aggiornamento pagina: 01/10/2024 14:11:36
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