A chi è rivolto

Chiunque intenda occupare spazi superficiali, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico passaggio, anche se per legge o per regolamento l’occupazione è dichiarata esente da tributo, deve farne domanda alla Amministrazione comunale ed ottenere regolare autorizzazione o concessione.

Descrizione

Le occupazioni di suolo pubblico possono essere permanenti o temporanee:
a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l’utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all’anno, che comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti;
b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all’anno .

Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall’Ufficio competente, su domanda dell’interessato.

La domanda deve essere redatta su carta bollata e contenere le generalità complete del richiedente (anagrafiche e fiscali), il fine e l’oggetto della richiesta autorizzazione/concessione, nonché essere corredata, se del caso, da disegni, descrizioni ed altri documenti atti a chiarire la richiesta.
Nella domanda l’interessato dovrà dichiarare di conoscere ed accettare senza alcuna riserva le disposizioni contenute nel Regolamento comunale per la disciplina del Canone Unico patrimoniale e nella legge 27 dicembre 219, n. 160 (articolo 1, commi da 816 a 836), nonché nelle altre disposizioni speciali che disciplinano la materia.

Il Regolamento per l’istituzione e la disciplina del Canone nel Comune di Banchette è stato adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 27 aprile 2021 ed è disponibile per la consultazione anche nella presente sezione.

Le occupazioni di suolo pubblico possono riguardare:
a) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi e altre occupazioni del soprassuolo e sottosuolo;
b) chioschi, edicole, distributori di carburante e simili infissi di carattere stabile;
c) tagli strada, manomissioni del suolo pubblico;
d) occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile;
e) passi e accessi carrabili, di cui è disposta per la relativa occupazione suolo l’esenzione al pagamento del canone.
f) ponteggi, steccati e simili;
g) cartelli pubblicitari e simili;
h) aree per spettacoli viaggianti;
i) occupazioni di bar, ristoranti, esercizi pubblici;
j) occupazioni aree per finalità culturali, sportive, ricreative, politiche, sindacali, religiose ecc.;
k) tende, tendoni ecc. di cui è disposta per la relativa occupazione suolo l’esenzione al pagamento del canone.
l) le altre occupazioni non previste ai punti precedenti, non oggetto di canone di concessione, per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all’articolo 1, comma 837 e seguenti, della legge 27 dicembre 219, n. 160.

Come fare

Chiunque voglia occupare aree o spazi pubblici, come definiti dal Regolamento comunale per il Canone Unico patrimoniale, in via permanente o temporanea, deve preventivamente richiedere ed ottenere dal competente ufficio comunale il rilascio della concessione per le occupazioni permanenti e dell’autorizzazione per le occupazioni temporanee.

La domanda deve essere redatta su carta bollata e contenere le generalità complete del richiedente (anagrafiche e fiscali), il fine e l’oggetto della richiesta autorizzazione/concessione, nonché essere corredata, se del caso, da disegni, descrizioni ed altri documenti atti a chiarire la richiesta. Nella domanda l’interessato dovrà dichiarare di conoscere ed accettare senza alcuna riserva le disposizioni contenute nel presente regolamento, nella legge 27 dicembre 219, n. 160 (articolo 1, commi da 816 a 836), nonché nelle altre disposizioni speciali che disciplinano la materia.   

L'istanza potrà essere inoltrata on line - Vai a Accedi al servizio di questa sezione

E' possibile, in alternativa , utilizzare il MODULO DI ISTANZA presente in calce alla presente sezione.
In tal caso l'istanza potrà essere:
- presentata personalmente all'ufficio protocollo o all'ufficio tecnico comunale in orario di apertura al pubblico 
- inoltrata ai rispettivi indirizzi email dell'ufficio protocollo o ufficio tecnico comunale; 
- inoltrata a mezzo pec;
- inviata con posta ordinaria o raccomandata.

Cosa serve

Per le occupazioni è necessario inoltrare apposita istanza in bollo corredata dalla documentazione grafica e/o fotografica utile a individuare e particolareggiare le caratteristiche e le misure dell'occupazione. 

All'istanza occorre inoltre allegare  
- fotocopia del documento d'identità del richiedente;
- delega per la presentazione della domanda, quando quest'ultima sia presentata da persona diversa dal richiedente, e fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato;

Per le occupazioni per le quali si richieda il rilascio del titolo abilitativo edilizio, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il richiedente l’occupazione dovrà presentare l’istanza necessaria correlata dalla relativa documentazione all’Ufficio edilizia privata del Comune, secondo quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia.

Per maggior dettaglio consultare il vigente Regolamento Canone Unico patrimoniale.

Cosa si ottiene

A seguito di presentazione dell'istanza favorevolmente accolta e previo pagamento del Canone dovuto il richiedente otterrà l'autorizzazione o la concessione di occupazione del suolo pubblico.

Tempi e scadenze

30 giorni massimi di attesa dalla data di richiesta

Costi

Occorre acquistare preventivamente n. 2 marche per il pagamento dell'imposta di bollo (€ 16,00 cad.):  n. 1 marca da apporre sull'istanza e n. 1 marca da apporre  sull'autorizzazione.

Per l'occupazione di spazi pubblici è dovuto il pagamento di un canone.

Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per ogni anno o frazione di anno solare successivo per cui si protrae l’occupazione sulla  base delle tariffe approvate dalla Giunta comunale, commisurate al numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell’occupazione, tenuto conto delle classificazioni delle strade e spazi pubblici e con le modalità previste dalla norma e dal Regolamento per il Canone Unico.
Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell’atto di concessione all’occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa deliberata. L’ammontare del canone dovuto all’Ente non può essere inferiore a euro 800 ed è versato in un’unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno.

Per le occupazioni temporanee il canone è calcolato moltiplicando le tariffe approvate dalla Giunta comunale, commisurate al numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione, tenuto conto delle classificazione delle strade e spazi pubblici e con le modalità previste dalla norma e dal Regolamento comunale per il Canone Unico.

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Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

REGOLAMENTO CANONE UNICO_sito.pdf [.pdf 439,53 Kb - 05/09/2024 - 26/09/2024]

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Documenti

Documenti - Normativa

Modulistica

Informative privacy servizi

Informativa sul trattamento dei dati personali - Persone richiedenti la concessione in uso temporaneo di aree o immobili comunali.

Argomenti

Ultimo aggiornamento pagina: 18/07/2025 09:12:41

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