Durata delle concessioni
1. Le concessioni sono a tempo determinato ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dell’art. 25 del Regolamento regionale n. 7/2012.
2. La durata delle concessioni di aree o manufatti cimiteriali è fissata in anni 99 dalla data di stipula del contratto.
3. La durata delle concessioni cimiteriali di loculi, cellette ossario e nicchie cinerarie è fissata in anni 50 dalla data di stipula del contratto.
4. Per le concessioni cimiteriali di loculi, cellette ossario e nicchie cinerarie è consentito il rinnovo per ulteriori 30 anni, per una sola volta, previo pagamento del canone.
La sepoltura individuale privata può concedersi in qualsiasi momento, su richiesta degli interessati e fino ad esaurimento posti, solo in presenza della salma o ceneri per i loculi, dei resti o ceneri per gli ossari e delle ceneri per le nicchie per urne.
La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale.