Informazioni per l'accesso alle riduzioni tariffarie

Informazioni per l’accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste.

Riferimenti normativi

Informazioni per l’accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste.

Documenti

Informazioni per agevolazioni TARI - tassa sui rifiuti

Per le agevolazioni TARI si rinvia agli articoli 24 e 24 bis del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti - TARI - approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 29.09.2020 e modificato, da ultimo con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 29.05.2023.

Art. 24. Agevolazioni per particolari situazioni di disagio economico e sociale
1. In presenza di particolari situazioni di disagio economico e sociale, il Comune, facendo propria la facoltà concessa dai commi 660 e 682 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, può accordare specifiche agevolazioni, consistenti nella riduzione percentuale della tassa dovuta a favore degli utenti residenti che dimostrino di trovarsi nelle seguenti condizioni:
a) ai nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica certificata rilasciata ai sensi della normativa vigente in materia, che evidenzi un valore come da tabella :

Fascia 1 ISEE pari o inferiore a € 3.000
Fascia 2 ISEE da € 3.001 fino a € 4.500
Fascia 3 ISEE da € 4.501 fino a € 6.000
Fascia 4 ISEE da € 6.001 fino a € 8.000

a-bis) ai nuclei familiari in stato di bisogno a fronte di situazioni dal carattere generale e per motivi gravi e straordinari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica certificata rilasciata ai sensi della normativa vigente in materia, con apposita deliberazione di Giunta comunale, integrando delle fasce di cui al punto precedente;
b) ai nuclei familiari in situazione di disagio economico e sociale, attestata con relazione rilasciata da autorità/ente abilitati (a titolo esemplificativo Ente che gestisca i servizi sociali per conto del Comune, come il Consorzio IN.RE.TE) e da cui si evinca in quale fascia di agevolazione possa rientrare il contribuente.
2. Sono esclusi dal beneficio i nuclei familiari nei quali siano presenti componenti che risultino proprietari di natanti e di veicoli con cilindrata superiore a 2.500 cc immatricolati nei 4 anni precedenti alla data dell’istanza.
3. L’entità delle agevolazioni riconosciute verrà stabilita annualmente con provvedimento dalla Giunta comunale che definirà le percentuali di riduzione differenziate per le fasce di cui alla tabella precedente, nel limite di spesa complessivo previsto a bilancio e in base alle domande di richiesta di agevolazioni pervenute nei termini indicati al successivo comma 4. Resta intesto che, qualora le richieste di agevolazione dovessero superare la somma stanziata, le riduzioni verranno conseguentemente ridotte in proporzione.
4. Le agevolazioni sopra indicate sono concesse su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il 31 ottobre di ciascun anno, e con effetto per l’anno in cui essa viene presentata, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto. Allorché queste vengano a cessare, la tassazione intera decorrerà dal primo giorno del mese solare successivo al giorno in cui siano venute meno le condizioni per l’agevolazione, a fronte di denuncia di variazione dell’interessato ovvero a seguito di accertamento d’ufficio, che il Comune può in qualsiasi tempo eseguire, al fine di verificare l’effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l’agevolazione. Il termine annuale di presentazione delle domande potrà essere variato con la deliberazione di Giunta Comunale di cui al precedente comma 3.
5. Il riconoscimento dell’agevolazione avviene mediante rideterminazione dell’importo dovuto per l’annualità per la quale viene richiesta l’agevolazione.
6. Nell’ipotesi in cui dovesse essere accertata la mancanza dei requisiti per fruire dell’agevolazione, salvo prova contraria da fornirsi da parte dell’utente, il Comune provvederà al recupero della tassa intera, con relative sanzioni ed interessi moratori per tutti gli anni ancora suscettibili di accertamento.
7. Ove siano riconosciute delle agevolazioni riguardanti importi della tassa già riscossi, l’utente avrà diritto al rimborso della somma versata in eccedenza.

Art. 24bis. Altre agevolazioni.

1. Il Comune può riconoscere, nell’ambito degli sforzi effettuati per il miglioramento della raccolta che determinano una minore spesa per la collettività, un contributo compensativo sulla TARI dovuta dalla generalità dei contribuenti in modo impersonale ed indistinto.
2. L’entità del contributo corrisponderà a una riduzione percentuale della quota fissa e della quota variabile del tributo, dovute da tutti i soggetti passivi. Al fine dell’applicazione dell’agevolazione, la Giunta comunale, con apposita deliberazione, provvederà a una ricognizione delle percentuali realmente applicabili alle categorie nei limiti delle risorse stanziate a bilancio, prima dell’emissione degli avvisi.

Ultimo aggiornamento pagina: 03/06/2024 14:48:52

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