Rateizzazione degli importi
Modalità e termini per l’accesso alla rateizzazione degli importi.
Riferimenti normativi
Modalità e termini per l’accesso alla rateizzazione degli importi.
Documenti
Rateizzazione avvisi bonari TARI - tassa sui rifiuti
Si riporta l'articolo 31bis del vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti - TARI
Art. 31bis . Rateizzazione degli avvisi bonari TARI
3. Gli avvisi di pagamento di cui all’articolo 31 possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:
a. l’ulteriore rateizzazione può essere concessa ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico, ovvero a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall’Ente territorialmente competente;
b. l’ulteriore rateizzazione può essere concessa anche ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all’importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;
c. l’importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 100 euro;
d. la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell’importo che si intende rateizzare;
e. la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;
f. in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l’omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell’atto di accertamento esecutivo di cui all’articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l’omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all’articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;
g. nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall’articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Gli avvisi di pagamento di cui all’articolo 31 possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:
a. l’ulteriore rateizzazione può essere concessa ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico, ovvero a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall’Ente territorialmente competente;
b. l’ulteriore rateizzazione può essere concessa anche ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all’importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;
c. l’importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 100 euro;
d. la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell’importo che si intende rateizzare;
e. la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;
f. in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l’omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell’atto di accertamento esecutivo di cui all’articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l’omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all’articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;
g. nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall’articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212.
E' possibile farne richiesta inviando un e-mail a: tributi@comune.banchette.to.it. L'ufficio provvederà a contattarvi.
oppure
tramite appuntamento il lunedì e il mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 12:00
prenotazioni telefoniche: lunedì e il mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 12:00
tramite appuntamento il lunedì e il mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 12:00
prenotazioni telefoniche: lunedì e il mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 12:00
telefono: 0125.612505
Ultimo aggiornamento pagina: 30/05/2024 17:21:49