Regole per il calcolo della tariffa

Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili.

Riferimenti normativi

Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili.

Documenti

Calcolo della TARI - tassa sui rifiuti

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti, in relazione agli usi e alle tipologie di attività svolte, in base ai criteri di cui al Dpr 158/99.

Utenza domestica
Le tariffe si suddividono in una parte FISSA riferita ai metri quadrati dell’immobile ed in una parte VARIABILE riferita al numero di componenti del nucleo familiare.
 
Come si calcola l'importo dovuto
Si moltiplica la superficie calpestabile dei locali per la tariffa fissa unitaria relativa al numero degli occupanti, poi si aggiunge la tariffa variabile corrispondente. L'importo deve essere commisurato al periodo di occupazione/detenzione, nel caso in cui lo stesso sia inferiore all'anno. Al totale TARI, così calcolato, si aggiunge il 5% quale Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92.
 
Esempio di calcolo:
Abitazione 80 mq + garage 20 mq = 100 mq
n. 3 occupanti – Tariffa fissa al mq € 0,38909
n. 3 occupanti – Tariffa variabile € 298,14366
Periodo di occupazione/detenzione nell'anno: 8 mesi
[(100 mq x € 0,38909) + € 298,14366] = € 337,04 x 8/12 = € 224,64
€ 224,64 x 5% = 11,23
Totale dovuto € 224,64 + € 11,23 = € 235,87

Utenza non domestica
Le tariffe si suddividono in una parte FISSA che tiene conto della superficie dell’immobile ed in una parte VARIABILE che tiene conto della potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività esercitata.
Come si calcola l'importo dovuto
Si moltiplica la superficie calpestabile dei locali e delle aree scoperte operative per la tariffa fissa e per la tariffa variabile, corrispondenti alla categoria di appartenenza. Si sommano gli importi come sopra ottenuti ed il totale deve essere commisurato al periodo di occupazione/detenzione, nel caso in cui lo stesso sia inferiore all'anno. Al totale TARI così calcolato, si aggiunge il 5% quale Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92.
Esempio di calcolo:
Negozio di 100 mq - categoria 13 (categoria merceologica di cui al DPR 158/1999)
Tariffa fissa al mq: € 1,05971
Tariffa variabile al mq: € 5,79447
Periodo di occupazione/detenzione nell'anno: 8 mesi
[(100 mq x € 1,05971) + (100 mq x € 5,79447)] = € 685,42 x 8/12 = €456,88
€ 456,88 x 5% = € 22,84
Totale dovuto: € 456,88 + € 22,84 = € 479,72

Si riporta di seguito uno stralcio del vigente Regolamento per la disciplina dalla Tassa sui rifiuti - TARI - a cui si rimanda per maggiori dettagli.

Art. 13. Determinazione della tariffa
1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, e fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e dell’articolo 13 del presente regolamento.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Economico Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applica quanto deliberato per l’anno precedente.


Art. 14. Articolazione della tariffa
1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. È assicurata la riduzione della tariffa per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall’articolo 1, comma 658, della legge 147/2013, secondo quanto stabilito nella deliberazione tariffaria.



Ultimo aggiornamento pagina: 30/05/2024 16:42:41

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