In occasione della nascita di un figlio o di una figlia, tutti i genitori sono obbligati a provvedere alla denuncia di nascita che occorre per la stesura dell'atto di nascita e per la conseguente registrazione anagrafica.
La dichiarazione può essere resa, entro 10 giorni, presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto o entro 3 giorni presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita. In tale ultimo caso è trasmessa dal direttore sanitario all'ufficiale di stato civile competente nei 10 giorni successivi, anche attraverso l'utilizzazione di sistemi di comunicazione telematici.
I genitori, o uno di essi, hanno facoltà di dichiarare, entro 10 giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre. In tali casi il comune nel quale è resa la dichiarazione deve procurarsi l'attestazione dell'avvenuta nascita presso il centro di nascita che risulta dalla dichiarazione.
Ove la nascita sia avvenuta al di fuori di un centro di nascita è necessario produrre una dichiarazione sostitutiva.